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I cronotachigrafi digitali e le officine crono

I cronotachigrafi digitali stanno sostituendo quelli analogici sui mezzi con portata superiore alle 3,5 t e su quelli destinati al trasporto di più di nove persone.

Spetta alle Camere di Commercio il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente, dell’azienda, dell’officina e degli organi di controllo (Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc.).

L’autorizzazione ad intervenire sui cronotachigrafi digitali è rilasciata alle officine che ne facciano istanza dal Ministero dello Sviluppo Economico e rinnovata dalla Camera di Commercio, che si occupa anche della sorveglianza.

Il tutto secondo il Decreto 10 agosto 2007.Per qualsiasi informazione e per la modulistica consultare il sito: www.unioncamere.net

 
IL NUOVO CRONOTACHIGRAFO DIGITALE - adempimenti e normativa
ENTRATA IN VIGORE

1° maggio 2006 (Reg CE n. 561 del 15 marzo 2006 pubblicato sulla GUCE del giorno 11 aprile 2006)
Dal momento dell’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo digitale, tutti i veicoli di nuova immatricolazione devono essere muniti di tale apparecchio di controllo e sono rilasciate autorizzazioni solo alle officine che hanno i requisiti prescritti per le operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi digitali.

Che cosa è

Il cronotachigrafo digitale è uno strumento che serve per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri.

Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:
- un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
- una smart-card.

Veicoli interessati

L’obbligo del cronotachigrafo digitale riguarda tutti i veicoli adibiti al trasporto su strada di merci per conto proprio o per conto terzi (veicoli di portata superiore alle 3,5 tonnellate) e di viaggiatori (veicoli con capienza superiore ai 9 posti).

Le competenze delle Camere di Commercio

• rilascio delle carte tachigrafiche;
• verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
• verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
• istruttoria preventiva per il rilascio dell’autorizzazione da parte del MAP ai centri tecnici per la riparazione ed il controllo periodico dei cronotachigrafi digitali, inclusa la determinazione degli errori;
• rinnovo annuale di tale autorizzazione, previa verifica della permanenza dei requisiti.

Le carte tachigrafiche

La carta tachigrafica è il dispositivo che consente l’utilizzo del cronotachigrafo digitale nelle sue diverse funzioni.
Permette, innanzitutto, di identificare il soggetto che opera con il cronotachigrafo, sia esso un conducente, un’autorità di controllo, un’officina di manutenzione o un’azienda proprietaria del veicolo.
La carta stessa contiene un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il cronotachigrafo digitale.
Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare.
La richiesta viene effettuata presso la Camera di Commercio competente con la compilazione della modulistica approvata dal MAP.
La produzione della carta viene fatta dalla società Infocamere.
Il richiedente può scegliere di:
• ritirare la carta presso lo sportello della Camera di Commercio competente al rilascio;
• ricevere la carta via posta assicurata all’indirizzo specificato nello spazio appositamente riservato nel Modulo di domanda; in tal caso il richiedente sarà tenuto al versamento alla Camera di Commercio delle spese postali.

La carta del conducente

E’ personale e deve essere inserita dall’autista del veicolo prima di iniziare la guida.
È rilasciata dalla Camera di commercio in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
• titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre (di categoria superiore alla B);
• non essere titolare di altra carta tachigrafica;
• residenza nello stato italiano.

La carta ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile

Al Modulo di Domanda vanno allegati:
• una fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità e di categoria superiore alla B;
• una fotocopia leggibile della carta d’identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla legge;
• una fototessera delle dimensioni minime di 35 x 45 mm, da apporre nell’apposito spazio sul modulo di domanda;
• la ricevuta di pagamento all’Ufficio Cassa della CCIAA ovvero l’attestazione del pagamento a mezzo di conto corrente postale per i diritti di segreteria e le eventuali spese postali.

Cittadini comunitari

La carta del conducente può essere rilasciata a cittadini comunitari ed extracomunitari, purchè residenti nel territorio italiano.

Per i cittadini comunitari la residenza deve risultare da un documento di identità o dalla carta di soggiorno o dall’attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di residenza.
In seguito all’entrata in vigore del dlgs 6 febbraio 2007 n. 30, a partire dal giorno 11 aprile 2007 le Questure non rilasciano più la carta di soggiorno, che è stata sostituita dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Di conseguenza, la competenza per l’accertamento dei requisiti per il soggiorno superiore a 3 mesi è stata trasferita ai Comuni.
Quindi il cittadino comunitario, ai fini del rilascio della carta tachigrafica, dovrà allegare alla domanda, oltre a tutti i documenti previsti per i cittadini italiani, anche la seguente documentazione in alternativa:
1. fotocopia del documento di identità e della carta di soggiorno rilasciata prima del giorno 11 aprile 2007;
2. fotocopia dell’attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di residenza o della carta di identità (per entrambi i documenti la data del rilascio deve essere a partire dal giorno 11 aprile).

Cittadini neocomunitari dal 1° gennaio 2007 (bulgari e rumeni)

Sono sottoposti ad un regime transitorio che non prevede la completa liberalizzazione per l’attività di conducente.
Quindi il cittadino neocomunitario, ai fini del rilascio della carta tachigrafica, dovrà allegare alla domanda, oltre a tutti i documenti previsti per i cittadini italiani, anche la seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di identità e della carta di soggiorno rilasciata prima del giorno 11 aprile 2007;
oppure
2. fotocopia dell’attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di residenza o della carta di identità (per entrambi i documenti la data del rilascio deve essere a partire dal giorno 11 aprile);
e
3. copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.

Cittadini extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari la residenza deve risultare da un documento di identità e dal permesso di soggiorno.
Oltre a tutti i documenti previsti per i conducenti cittadini italiani, i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda:
1. copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, sarà sufficiente la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo;
2. copia dell’attestato di conducente previsto dal Reg CE n. 484/2002. Tale attestato non è necessario se l’attività è svolta solo sul territorio italiano e se l’impresa svolge solo attività di trasporto di persone; in tal caso lo stesso sarà sostituito da dichiarazione del datore di lavoro di svolgere attività solo sul territorio italiano e/o di svolgere solo attività di trasporto di persone.
3. copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro circa l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.

Ovviamente può essere fatta un’unica dichiarazione da parte del datore di lavoro per quanto riguarda i punti 2 e 3.
In presenza dell’attestato di conducente, la dichiarazione di cui al punto 3 può essere fatta anche dal conducente.


Il Regolamento CE n. 484/2002 ha istituito l'attestato di conducente, destinato a certificare che, "nel quadro di un trasporto su strada in virtù di licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo (ossia extracomunitario) che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuarvi trasporti su strada".

La patente extracomunitaria deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida rilasciato dallo Stato che ha emesso la patente. Se la patente o il permesso non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali alle quali abbia aderito anche l’Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equivalente.
I titolari di patente di guida rilasciata da uno stato extracomunitario possono guidare in Italia purchè non residenti da più di un anno, altrimenti non sono abilitati alla guida se non chiedono la conversione della patente.
La regola della conversione della patente vale anche per la patente rilasciata dalla Repubblica di San Marino.

La patente rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea abilita alla guida sul territorio italiano e non richiede la conversione dopo un anno.

La carta dell’officina

E’ richiesta dalle officine in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attività di installazione e manutenzione del cronotachigrafo.
La domanda per il rilascio della carta va presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui l’officina ha ottenuto l’Autorizzazione Ministeriale.
La domanda deve essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Officina o da persona da questi delegata con procura opponibile ai terzi.
La Carta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti:
• l’officina deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
• l’officina deve aver ottenuto l’autorizzazione ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione del cronotachigrafo digitale;
• l’Officina non deve svolgere attività o servizi di trasporto che potrebbero motivare la richiesta di una carta dell’azienda.

La carta ha validità di un anno ed è rinnovabile.
L’officina può richiedere una o più carte.

Per il funzionamento della carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN).

La carta dell’Azienda

La Carta serve alle imprese che abbiano almeno un veicolo equipaggiato con il cronotachigrafo digitale.
L’Impresa deve avere una sede operativa sul territorio italiano e deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese.

La domanda per il rilascio della Carta va presentata alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero alla Camera della provincia in cui l’Impresa ha la sede principale o secondaria o un’unità locale.
La domanda deve essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona da questi delegata con procura notarile.

La carta ha validità di 5 anni ed è rinnovabile.
L’azienda può richiedere una o più carte.
Non ci sono limiti nel numero di carte dell'azienda che possono essere richieste, in quanto per esigenze organizzative le aziende potrebbero avere diverse persone incaricate della gestione dei dati e quindi necessitare di una carta per ogni incaricato. La responsabilità di tutte le carte rimane sempre a carico del legale rappresentante o titolare dell'azienda.

Il titolare di impresa individuale, anche se senza dipendenti, deve richiedere e possedere entrambe le carte: conducente e azienda, in quanto le stesse hanno funzionalità diverse.

La carta dell’Autorità di controllo

La carta è rilasciata alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle Autorità di Polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità.
La carta consente di esercitare il controllo dei tempi di guida e della velocità.

Diritti di segreteria e spese postali

Sono dovuti € 37 (diritti di segreteria) per ciascuna carta conducente, officina, azienda.
Nel caso in cui venga chiesta la spedizione della carta, sono dovuti ulteriori € 3 per spese postali per ciascuna carta.
E’ possibile fare un versamento unico e consegnare all’Ufficio un’unica attestazione di pagamento con causale “diritti di segreteria più spese postali per carta tachigrafica”.
Il pagamento può essere fatto all’Ufficio Cassa della CCIAA ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla CCIAA n. 404475.

Consegna/invio della domanda e rilascio della carta tachigrafica

La domanda di qualsiasi carta può essere presentata allo sportello camerale da chiunque, senza alcuna necessità di delega, oppure inviata a mezzo posta.

Qualora non sia stata scelta la modalità della postalizzazione, cioè l’invio della carta ad un indirizzo indicato dal richiedente, la consegna della carta tachigrafica del conducente, dell’azienda o dell’autorità di controllo viene fatta allo sportello camerale nei confronti dell’interessato ovvero del soggetto in possesso di delega (in carta semplice senza autenticazione di firma). Alla delega deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del delegante e del delegato.
Per quanto riguarda la carta tachigrafica dell’officina ed il relativo PIN, in alternativa alla postalizzazione ed al ritiro da parte dell’interessato:
• il legale rappresentante può ritirare le carte di tutti i tecnici senza necessità di delega;
• un responsabile tecnico può ritirare la carta intestata ad un altro responsabile tecnico solo se in possesso di delega.


Per informazioni più dettagliate si rimanda alle condizioni di rilascio ed utilizzo allegate a ciascun modulo di domanda ed alla normativa di settore, nonché al sito www.unioncamere.net
I suddetti moduli con le condizioni allegate sono disponibili presso la Camera di Commercio.

Fonti normative
Regolamento CEE n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Regolamento CEE n. 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
Regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998 che ha modificato il regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo, introducendo il nuovo dispositivo digitale. Tale regolamento è completato da un allegato di natura tecnica (allegato 1B) che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell’apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività.
DM 31 ottobre 2003, n. 361, disposizioni attuative del reg CE 2135/98 modificativo del reg CEE 3821/85
DM 11 marzo 2005, sulle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione,
DM 23 giugno 2005 sulle Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro
DM 29 luglio 2005 sull'istituzione del diritto di segreteria per le attività camerali sul cronoachigrafo digitale
Decreto del 3 agosto 2005 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori per l’approvazione dei modelli per la domanda di rilascio delle carte tachigrafiche

 

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