Registro informatico dei protesti
I pubblici ufficiali che redigono i protesti, inviano alla
Camera di Commercio elenchi mensili dei protesti per mancato
pagamento delle tratte accettate, dei pagherò e degli assegni
bancari, nonché quelli dei protesti per mancata accettazione
delle tratte non accettate.
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione nel
registro informatico, fatta eccezione per gli elenchi
relativi alla tratte non accettate che servono solo a fini
statistici.
Fino a maggio 2001 veniva pubblicato il bollettino cartaceo
ed esisteva un archivio informatico che non aveva valore
legale.
Funzioni della C.C.I.A.A. in materia di cancellazione dal registro informatico
A partire dal 27 dicembre 2000 sono state attribuite alla
Camera di Commercio funzioni autonome in materia di
cancellazione dal registro dei protesti.
La nuova normativa attribuisce alla Camera di Commercio il
potere di determinare la cancellazione del protesto dal
bollettino nei seguenti casi:
- quando il debitore dimostri di aver effettuato il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario unitamente agli interessi, alle spese per il protesto ed alle eventuali spese per il precetto ed il processo esecutivo entro 12 mesi dalla levata del protesto;
- quando gli ufficiali levatori o le aziende di credito dichiarano di aver proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto;
- quando l'interessato dimostri che il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente;
- quando il debitore è stato riabilitato.
In caso di reiezione dell'istanza da parte della Camera di Commercio o di mancata decisione sulla stessa nel termine previsto, l'interessato può ricorrere al Giudice di pace.
Presso l’Ufficio protesti sono a disposizione i moduli e tutte le ulteriori informazioni necessarie per effettuare la cancellazione:
Presso l’Ufficio è inoltre possibile ottenere visure ed elenchi dei protesti dell'ultimo quinquennio con ricerca sull'intero territorio nazionale.
ISTANZE DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI
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La cancellazione dei protesti cambiari per avvenuto
pagamento
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Cancellazione degli assegni protestati
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La cancellazione dei protesti per riabilitazione(art. 17 L.
108/1996)
Fatti riconoscere