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Commercio all'ingrosso

 

Definizioni

Ambito di applicazione

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

   -  Requisiti morali
   -  Requisiti tecnico-professionali per il commercio di alimentari
   -  Definizione di prodotti alimentari
   -  Il titolare dei requisiti professionali e la figura del preposto per le società

 Documenti richiesti per la denuncia di inizio attività di commercio all'ingrosso

   -  Documenti richiesti per la sostituzione del preposto
   -  Documenti richiesti per la denuncia di inizio attività di commercio al dettaglio

Moduli e diritti di segreteria registro Imprese per denuncie inizio attività di commercio

 

Definizioni

Commercio all’ingrosso (art. 4 c. 1 lett. a): per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

 

Commercio al dettaglio (art. 4 c. 1 lett. b): per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Il commercio al dettaglio si rivolge al consumatore finale (B2C – business to comsumer), mentre il grossista si rivolge ad altre imprese, ossia a soggetti imprenditoriali dotati di partita IVA (B2B – business to business).

Il commercio al dettaglio può essere svolto nelle seguenti forme:

  • in sede fissa;
  • su aree pubbliche in forma itinerante;
  • su aree pubbliche in forma ambulante, ossia in appositi posteggi specificamente assegnati (mercati settimanali e rionali).

 

La normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa prevede 4 specifiche tipologie di svolgimento dell’attività che differiscono essenzialmente per la superficie di vendita dell’esercizio commerciale:

  • Esercizi di vicinato.
  • Medie strutture.
  • Grandi strutture.
  • Centri commerciali.

 

Il commercio al dettaglio può essere svolto anche attraverso le seguenti forme speciali di vendita:

  • Vendita a favore dei dipendenti (spacci interni);
  • Vendita per corrispondenza, tramite televisione o attraverso altri sistemi di comunicazione;
  • Vendita per mezzo di apparecchi automatici (distributori automatici);
  • Vendita presso il domicilio del consumatore (vendita porta a porta);
  • Commercio elettronico (vendita on-line)

 

Il legislatore, relativamente al commercio al dettaglio, ha previsto diverse forme alternative di vendita, predisponendo precisi criteri di classificazione degli esercizi commerciali in base alla loro dimensione.
Al contrario, per il commercio all’ingrosso, non è considerata rilevante la dimensione dell’esercizio commerciale (ossia l’area di vendita) e non vengono nemmeno tipicizzate forme alternative al commercio in sede fissa. Pur non previste né disciplinate dalla normativa, si sono consolidate forme speciali di vendita analoghe a quelle per il dettaglio come i centri commerciali all’ingrosso ed i mercati per la vendita all’ingrosso su aree pubbliche.

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Ambito di applicazione

L’attività di commercio, disciplinata dal D.L. 114/98, si riferisce a qualsiasi forma di compravendita senza distinzione fra le diverse tipologie merceologiche dei beni oggetto dello scambio. L’unica differenza (rilevante solo ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali) è tra prodotti alimentari e non alimentari.
Tale normativa, per espresse disposizioni non si applica invece alle seguenti attività (art. 4 c. 2):

  • farmacie;
  • tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
  • vendite di carburanti (distributori di benzina);
  • beni venduti da produttori agricoli e ortofrutticoli singoli o associati, purché prodotti dagli stessi (agricoltori);
  • beni venduti dagli artigiani, purché di propria produzione (artigiani);
  • beni venduti dai pescatori singoli o associati, purché provenienti dall’esercizio della loro attività (pescatori);
  • opere d’arte, dell’ingegno comprese le pubblicazioni scientifiche o informative purché di propria realizzazione (artisti e professionisti);
  • beni derivanti dal fallimento;
  • vendita effettuata durante fiere campionarie o mostre di prodotti purché riguardi i soli beni oggetto della manifestazione;
  • Enti Pubblici;

L’attività tipica del commerciante è la compra-vendita, ossia l’acquisto del bene e la successiva rivendita senza che intervenga alcuna sostanziale trasformazione o modifica dello stesso. Attività diversa è invece quella esercitata dagli artigiani di produzione e dalle imprese industriali. Tali imprese infatti vendono beni (ad altri imprenditori o ai consumatori finali) che sono il risultato di un processo produttivo interno all’impresa o da essa coordinato. I loro prodotti derivano da specifici processi di trasformazione o assemblaggio delle materie prime di partenza. Nel momento in cui esiste una trasformazione del prodotto finale oggetto della vendita, si parla quindi di attività di produzione (artigianale o industriale) e non più di attività commercio in senso stretto, sebbene l’operazione “finale” consistente nella messa sul mercato del bene non è dissimile da quella del commerciante. In altre parole non si tratta di commercio ai sensi del D.L. 114/98 se chi produce e chi vende il bene è lo stesso soggetto imprenditoriale.

 

L’elenco di cui all’art. 4 c. 2, sebbene comprenda specificamente i beni a produzione artigianale ed i beni derivanti dalle attività della pesca e dell’agricoltura, non include i beni prodotti industrialmente. Tuttavia, anche quest’ultimi sono esclusi dall’applicazione del D.L. 114/98 poiché le imprese industriali non svolgono attività di compravendita (ossia acquisto di beni e successiva rivendita senza operare su di essi alcuna trasformazione) bensì di produzione diretta (ossia trasformazione di materie prime nell’oggetto finale che verrà immesso sul mercato e che differisce, anche solo nel confezionamento, dai prodotti iniziali da cui deriva).

 

Con circolare 3459/c il Ministero delle attività produttive ha inoltre stabilito esplicitamente che nel caso di vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria da parte delle imprese industriali, non si ravvisa la fattispecie definita quale attività di commercio, in quanto i soggetti titolari di attività industriali non vendono merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle da loro prodotte. Viene tuttavia specificato che, affinché non ci sia attività professionalmente definibile come commercio, è necessario che la vendita dei prodotti da parte degli industriali avvenga in locali adiacenti il complesso produttivo.

 

Svolge invece attività commerciale l’artigiano che, pur nell’ambito dell’attività prevalente di produzione artigianale, vende beni che non ha realizzato direttamente, ma che ha semplicemente acquistato per rivendere. È il caso tipico dell’attività di produzione artigianale di alimentari da asporto (pizzeria al taglio, gelateria, pasticceria, rosticceria ecc….) che, oltre a tali prodotti artigianali vende, o meglio rivende, anche altri prodotti alimentari già confezionati e quindi non prodotti dallo stesso artigiano.
Va da sé che l’attività di commercio non può essere svolta in forma di impresa artigiana. Agli artigiani tuttavia non è precluso lo svolgimento di forme di commercio in senso stretto, a condizione che tali attività assumano carattere di secondarietà rispetto all’attività prevalente artigiana. In altre parole possono coesistere in capo ad uno stesso soggetto imprenditoriale due attività delle quali solo quella prevalente è artigiana e risulta da un certificato dell’Albo Artigiani, mentre l’esercizio collaterale del commercio viene annotato al R.I. come attività commerciale.

 

In analogia ai casi sopra descritti, l’attività di vendita del pescatore o del produttore agricolo non sono da considerarsi attività commerciali, se hanno ad oggetto esclusivamente i prodotti provenienti dalla propria attività.

 

L’albo (istituito a norma dell’art 3 del 25 marzo 1959 n. 125) dei commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici nonché dei commissionari (soggetti che operano acquisti e vendite in nome proprio, ma per conto dei committenti ai quali sono legati da un mandato art. 1731 c.c.), mandatari (coloro che si obbligano a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante, con o senza rappresentanza art. 1703 c.c.) ed astatori (coloro che si obbligano, secondo le norme di leggi, di regolamenti e consuetudini locali, a vendere al miglior offerente) nei suddetti prodotti è stato espressamente abrogato dall’art. 5 c. 11 del D.L. 114/98. Lo stesso articolo precisa che l’esercizio di tali attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali previsti per il commercio.
L’iscrizione all’albo dei grossisti (il quale prevedeva la verifica solo dei requisiti morali) non costituisce requisito professionale per l’esercizio del commercio di alimentari ai sensi dell’attuale normativa.

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Requisiti per lo svolgimento dell'attività

 

L’esercizio dell’attività di commercio all'ingrosso è subordinata al possesso di determinati requisiti da parte dell’impresa, in particolare:

  • in caso di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari è prescritto il solo possesso di requisiti morali;
  • in caso di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari è prescritto il possesso anche di specifici requisiti tecnico - professionali oltre a quelli morali.

 

Requisiti morali

I requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.L. 114/98 devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia di cui al D.Lgs. 252/98 (circ. n. 3467/c Ministero dell’Industria), ossia:

  • dal titolare d’impresa individuale;
  • da tutti i soci di s.n.c.;
  • dai soci accomandatari di s.a.s.;
  • dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti l’organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% ed dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
  • per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato da coloro che le rappresentano stabilmente in Italia.


Non possono esercitare l'attività commerciale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  •  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

 

Il divieto di esercizio dell'attività, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

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Requisiti tecnico-professionali per il commercio di alimentari

I presupposti tecnico-professionali per l’esercizio dell’attività di commercio di prodotti alimentari, stabiliti dall’art. 71 dlgs 59/2010 e dall’art. 6 L.R. 14/2003 come modificata dall’art. 3 della L.R. 6/2007, prevedono il possesso in capo al titolare dell’impresa, o ad un preposto appositamente nominato di uno fra i seguenti requisiti:

  • Esperienza professionale: avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
  • Corso professionale: aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;
    Il corso professionale (ICAL) di idoneità al commercio di prodotti alimentari prevede l’obbligo di frequenza ed ha una durata di 56 ore. Risulta tuttavia abilitante al commercio anche il corso di 120 ore predisposto per l’attività di Somministrazione Alimenti e Bevande in quanto avente contenuti superiori (art. 6 c. 5 Legge Regionale 14/2003 Emilia Romagna).
  • Iscrizione al REC:  essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, (tabelle alimentari) salva cancellazione dal medesimo registro.
  • Diploma di scuola alberghiera: essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti (sono considerati abilitanti tutti i diplomi di qualifica e di maturità conseguiti presso istituti professionali per gli studi alberghieri.);

 

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Definizione di prodotti alimentari

La normativa sul commercio (confermata dal recente D.L. 223/2006 – decreto Bersani sulle liberalizzazioni) fa propri tre importanti principi:

  • Requisiti professionali solo per gli alimentari: si eliminano i requisiti professionali per l’apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare;
  • Riduzione a soli due settori merceologici (alimentari – non alimentari): l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
  • Libertà di assortimento merceologico: scompare (in base al principio di libertà di assortimento merceologico) ogni forma di limitazione alla libera scelta dell’imprenditore di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare.
    In altre parole viene meno la suddivisione dei prodotti in specifiche categorie merceologiche. Ferma restando la sussistenza degli specifici requisiti professionali per i prodotti alimentari.

 

Il D.L. 114/98 riduce a due soli ambiti merceologici le facoltà di esercizio dell’attività commerciale. L’ambito che fa riferimento al settore alimentare, viste le necessarie cautele in nome della tutela del principio della salvaguardia della salute pubblica e della tutela del consumatore, presuppone il possesso di specifiche conoscenze in materia di conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati. La preparazione professionale richiesta non può che riguardare l’intero settore alimentare considerato che la disciplina fa riferimento alla sua totalità, ferma restando la possibilità per l’esercente di limitare la vendita solo ad alcuni prodotti appartenenti al settore.

 

Sono da considerarsi prodotti alimentari:

  • gli integratori alimentari (a meno che rientrino tra i prodotti soggetti alla specifica disciplina dei farmaci da banco o di automedicazione, in tal caso la loro commercializzazione è riservata alle farmacie o ai grossisti del farmaco);
  • i prodotti di erboristeria e fitoterapia ad uso alimentare (tisane, infusi, estratti fitoterapici, ecc);
  • i mangimi e le sementi per animali e qualsiasi prodotto destinato all’alimentazione animale;

 

Non rientra nella tipologia di commercio di prodotti alimentari:

  • la commercializzazione di animali vivi, (anche nel caso si tratti di animali rientranti nella catena produttiva finalizzata all’alimentazione);
  • i prodotti di erboristeria ad uso non alimentare (unguenti, lozioni ad uso topico ecc.)

 

In ogni caso non è rilevante la differenza tra prodotti sfusi e confezionati.

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Il titolare dei requisiti professionali e la figura del preposto per le società

Ogni impresa che svolge attività di commercio di prodotti alimentari deve dotarsi di un soggetto in possesso dei prescritti requisiti professionali.
Il possesso di tali requisiti è richiesto:

  • in caso di società, in capo ad un legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale.
  • in caso di impresa individuale, in capo obbligatoriamente al titolare, non essendo prevista la figura del preposto.

La possibilità di nominare un preposto è prerogativa esclusiva delle società, mentre per le ditte individuali è l’imprenditore stesso obbligato a conseguire la prevista abilitazione per la vendita degli alimentari.

 

PRECISAZIONE TERMINOLOGICA: con preposto si intende il soggetto titolare dei requisiti professionali esterno alla compagine sociale, appositamente nominato qualora nessuno degli amministratori abbia i requisiti.
Con “titolare dei requisiti professionali” si intende l’amministratore di società provvisto dei suddetti requisiti.

 

Qualora la società o l’organismo collettivo intenda indicare il possesso dei requisiti professionali in capo “ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale”, questa deve risultare designata con apposito atto. Tuttavia non è specificato, né nel decreto, né in successive circolari, la forma ed il contenuto obbligatorio di tale “apposito atto”. In mancanza di precise indicazioni ne deriva che:

  • l’atto di designazione del preposto può assumere forma e contenuto liberi: non è necessario il contratto di mandato registrato, la procura institoria o altre forme solenni di incarico, a tal fine è sufficiente l’apposito modello di autocertificazione dei requisiti professionali che richiama il possesso degli stessi in capo ad un preposto esterno alla società. Pertanto non si ritiene necessario acquisire altra documentazione a meno che la società, per circostanze interne, non abbia ritenuto di adottare atti formali;
  • non è richiesto alcun “rapporto di immedesimazione” del preposto con la società: il preposto esterno alla compagine sociale non deve dimostrare di essere legato all’impresa da alcun contratto specifico, né sono richieste specifiche forme di inquadramento obbligatorie, come invece avviene per gli altri albi tecnici (facchinaggio, imprese di pulizia e installatori di impianti). In altre parole, non è necessario che il preposto sia dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione ecc.


Per quanto riguarda la presenza fisica del preposto sul posto di lavoro e le sue responsabilità civili o penali in relazione all’incarico che riveste, non si è in grado di fornire indicazioni a causa della completa assenza di disposizioni normative in merito.

Il Ministero delle attività produttive con circolare n. 3467/C del 28/05/1999 ha ritenuto che, “considerata la specificità richiesta dalla disposizione normativa non possa essere nominato un medesimo preposto per più società”.
 

N.B.: al preposto (esterno alla società) non è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità.

 

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 Documenti richiesti per la denuncia di inizio attività di commercio all'ingrosso

 

  • modulistica Registro Imprese (per le società S5, UL, SE) (per le imprese individuali I1, I2, UL, SE);
  • diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese, secondo la tabella sotto riportata;
  • copia fotostatica del documento di riconoscimento (in mancanza di firma digitale) di un amministratore se trattasi di società, del titolare in caso di impresa individuale nonché del preposto se nominato.


Solo nel caso di commercio all’ingrosso di alimentari è necessaria anche l’allegazione:

  • del modello intercalare P con cui si nomina il preposto;
  • del modello di autocertificazione dei requisiti professionali. Tale modello deve essere sottoscritto dal soggetto in possesso dei requisiti.

 

N.B.: se l’impresa già svolge l’attività di commercio di alimentari in altra sede o unità locale (anche fuori provincia) per le successive denunce di inizio attività di commercio non occorre il deposito né del modello INT P né del modello di autocertificazione dei requisiti professionali. L’impresa, infatti, si avvale del soggetto già nominato.

 

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Documenti richiesti per la sostituzione del preposto

(solo in caso di società che svolge attività di commercio all’ingrosso di alimentari)

  • modulistica Registro Imprese (S5, UL, SE);
  • diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese, secondo la tabella sotto riportata;
  • copia fotostatica del documento di riconoscimento (in mancanza di firma digitale) di un amministratore e del nuovo preposto;
  • modello intercalare P con cui si nomina il preposto;
  • modello di autocertificazione dei requisiti professionali sottoscritto dal nuovo preposto.

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Documenti richiesti per la denuncia di inizio attività di commercio al dettaglio

  • modulistica Registro Imprese (per le società S5, UL, SE) (per le imprese individuali I1, I2, UL, SE);
  • diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese, secondo la tabella sotto riportata;
  • copia fotostatica del documento di riconoscimento (in mancanza di firma digitale) di un amministratore se trattasi di società, del titolare in caso di impresa individuale nonché del preposto se nominato;
  • copia della comunicazione di inizio attività presentata al Comune di competenza e riportante il timbro di ricezione.

 

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Moduli e diritti di segreteria registro Imprese per denuncie inizio attività di commercio

 

Società ed enti collettivi:

  • € 50,00 S5/UL/SE supporto informatico digitale
  • € 30,00 S5/UL/SE denuncia telematica

Imprese individuali

  • € 18,00 I1/I2/UL/SE supporto informatico/denuncia telematica

 

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