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Denunce delle uve DOC e IGT

 

Criteri generali

Rivendicazione della produzione di uve DOC e IGT 

   -  Dichiarazione preventiva 
   -  Adempimenti successivi dei produttori

 

Con l'emanazione del DECRETO 28 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2007, Supplemento Ordinario n. 51, sono entrate in vigore nuove disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni.

 

Criteri generali

Ai fini della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini D.O.C. e/o I.G.T., i relativi vigneti devono essere preliminarmente iscritti nei rispettivi Albi e/o elenchi, istituiti presso la Provincia di Rimini per ciascuna D.O.C. e I.G.T. nel rispetto delle disposizioni vigenti.
La denuncia è obbligatoria ai fini della rivendicazione della produzione dei vini D.O.C. e/o I.G.T..
La rivendicazione delle uve destinate alla produzione dei vini D.O.C. e/o I.G.T., va presentata direttamente alla competente Camera di Commercio entro il giorno 10 dicembre 2007, in triplice copia.

Per competente Camera di Commercio si intende la CCIAA nel cui ambito territoriale ricade la superficie vitata dalla quale provengono le uve D.O.C. e I.G.T. oggetto di rivendicazione.

  • Nel caso di terreni vitati situati in più province, la denuncia deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui è ubicato lo stabilimento enologico.
  • In assenza di stabilimento o qualora lo stabilimento ricada al di fuori della zona di produzione delle uve alla Camera di Commercio della provincia in cui ricade la maggior superficie vitata.

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Rivendicazione della produzione di uve DOC e IGT 

La denuncia delle uve D.O.C. e I.G.T. va compilata a livello aziendale per l'intera produzione di vino a D.O.C. e IGT dell'azienda vitivinicola. In essa vanno riportati, per ogni tipologia, i dati produttivi, gli esuberi, le superfici e le destinazioni.

La suddetta denuncia deve essere presentata dal conduttore dell’azienda (MODULO DENUNCIA DELLE UVE DOCG - DOC - IGT Conduttore).

L'azienda viticola che conferisce totalmente le uve (D.O.C. e I.G.T) alla cantina sociale può delegare alla presentazione della denuncia l'organismo associativo che potrà quindi agire in nome e per conto dell'interessato (MODULO DENUNCIA DELLE UVE DOCG - DOC - IGT Cantina delegata).

Nel caso in cui l'azienda produca esclusivamente uve IGT e conferisca integralmente ad un solo organismo associativo la propria produzione, la cantina sociale potrà presentare elenchi riassuntivi contenenti tutti gli elementi previsti nel modulo per la Denuncia aziendale del conduttore (MODULO DENUNCIA RIEPILOGATIVA DELLE UVE IGT).
In tal caso la competente Camera di Commercio cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale è ubicato lo stabilimento enologico.

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Dichiarazione preventiva 

Il conduttore che intende rivendicare le D.O.C. e I.G.T, per singole partite di vino, prima della scadenza del 10 dicembre, pur non conoscendo tutti gli elementi della denuncia, può presentare alla competente Camera di Commercio la preventiva dichiarazione utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio, contenente i dati relativi alle uve destinate alla produzione delle partite di vino interessate nella quale attesta a titolo di autocertificazione che per le produzioni di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico - amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia, fermo restando che le stesse produzioni di uve dovranno essere successivamente indicate nella denuncia delle uve D.O.C. e I.G.T.
In relazione alla dichiarazione preventiva sono previsti due diversi moduli:

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Adempimenti successivi dei produttori

I conduttori o gli aventi diritto, ovvero gli elaboratori di prodotti vitivinicoli atti a diventare D.O.C. e I.G.T, nonché le cantine sociali o gli altri organismi associativi, sono tenuti a conservare agli atti documentali le ricevute D.O.C. e I.G.T per almeno cinque anni.

In caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare D.O.C. e I.G.T, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 164/1992, i soggetti suddetti sono tenuti ad effettuare le relative comunicazioni all'Ufficio dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi competente per territorio ed alla competente Camera di Commercio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri, utilizzando il modello predisposto dall’ufficio (MODULO RICLASSIFICAZIONE – ASSEMBLAGGIO).

I soggetti suddetti sono altresì tenuti ad effettuare, utilizzando il modello predisposto dall’ufficio (MODULO RICLASSIFICAZIONE – ASSEMBLAGGIO), le comunicazioni relative all'assemblaggio di partite di vino già certificate con la DO ed appartenenti alla medesima annata, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.

In caso di assemblaggio, entro sette giorni dall'annotazione sui registri di cantina i produttori devono inviare all'Ufficio dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi competente per territorio e alla Camera di Commercio, l'autocertificazione sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991 - o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione – responsabile del processo di assemblaggio, attestante la conformità della partita D.O.C. risultante dall'assemblaggio, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del decreto legislativo n. 109/1992, ai parametri chimico fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.

Nel caso di comunicazione di riclassificazione o assemblaggio sono dovuti diritti di segreteria di € 3,00 per ciascuna riclassificazione o assemblaggio (D.M. 29 agosto 2007).

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