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Certificazione uve e vini doc

 

Denuncia delle uve DOC e IGT

Procedura per il  rilascio della certificazione

Richiesta di prelievo

Prelievo

Anonimizzazione

Analisi chimico - fisiche

Esame organolettico

Calendario degustazione anno 2010

 

Per ogni vino a denominazione di origine controllata o a indicazione geografica tipica esiste un disciplinare di produzione che stabilisce, ai fini del riconoscimento della D.O.C.:

  • Le caratteristiche dei vitigni 
  • Le zone di produzione  
  • La resa di uva per ettaro
  • La rese di uva in vino 
  • Le caratteristiche chimico - fisiche ed organolettiche dei vini.

I vini a denominazione di origine controllata riconosciuti nella provincia di Rimini sono i seguenti:

  • Colli di Rimini:
    • Rosso
    • Bianco
    • Biancame
    • Cabernet-Sauvignon
    • Rebola
  • DOC Romagna:
    • Sangiovese di Romagna e Sangiovese di Romagna superiore
    • Trebbiano di Romagna
    • Pagadebit di Romagna

 

I vini ad indicazione geografica tipica riconosciuti nella provincia di Rimini sono i seguenti:

  • Rubicone
  • Sillaro

I vigneti che hanno le caratteristiche previste dai disciplinari di produzione possono esser iscritti nel rispettivo Albo vigneti per la rivendicazione della DOC e nell’elenco delle vigne per la rivendicazione della IGT.
La L. 164/1992 attribuiva la gestione dell’albo dei vigneti alle Camere di Commercio.
Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 stabiliva che le Regioni istituiscono ed aggiornano gli albi dei vigneti DOC e DOCG e gli elenchi delle vigne IGT, secondo modalità e criteri definiti in specifico accordo (adottato il 25 luglio 2002) tra il Ministero stesso, le Regioni e Province autonome.

Con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1949/2003 la competenza della gestione dell’Albo dei Vigneti D.O.C. è stata attribuita alle Province.

La Camera di Commercio mantiene le competenze relative a:

  • Ricezione delle denunce delle uve D.O.C., rilascio delle ricevute di produzione;
  • Gestione della Commissione di degustazione;
  • Elenco dei tecnici ed esperti degustatori.

 

In seguito all’emanazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 si è aperto un periodo di gestione transitoria delle campagne vendemmiali in relazione al passaggio di competenze in materia di albo vigneti dalle Camere di Commercio alle Regioni.
Pertanto, a partire dalla campagna vendemmiale anno 2002, le modalità di rivendicazione delle uve D.O.C. e IGT vengono disciplinate di anno in anno con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

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Denuncia delle uve DOC e IGT

 

D.O.C.

Il conduttore di un terreno vitato iscritto all'Albo dei Vigneti, il quale intende commercializzare il proprio prodotto con la rispettiva Denominazione di Origine Controllata è tenuto a denunciare annualmente la quantità di uve prodotte entro il 10 dicembre alla Camera di Commercio della provincia dove sono ubicati i terreni.
Nell’ambito della normativa sul “Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate” (D.M. 29/05/2001), l’Ente Tutela Vini di Romagna di Faenza in qualità di Organismo di Controllo per le Denominazioni Sangiovese di Romagna, Trebbiano di Romagna e Pagadebit di Romagna, rilascia alla CCIAA competente parere di conformità sulle denunce delle uve DOC, previo controllo dell’iscrizione all’albo vigneti e del rispetto dei limiti massimi di resa previsti dal relativo disciplinare di produzione per ciascuna DOC.
La Camera di Commercio rilascia la ricevuta delle uve, previa acquisizione del suddetto parere di conformità.

 

I.G.T.

Il conduttore di un terreno vitato compreso nell’ambito dei territori delimitati dai disciplinari di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica è tenuto a denunciare annualmente la quantità di uve prodotte entro il 10 dicembre alla Camera di Commercio della provincia dove sono ubicati i terreni.

 

>>>>>  per ulteriori dettagli vai alla pagina sulla denuncia delle uve DOC e IGT 

 

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Procedura per il  rilascio della certificazione

Le partite di vino a Denominazione di Origine Controllata, utilizzano la relativa Denominazione solo se sottoposte , a cura del detentore, prima della loro immissione al consumo, ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, da cui risulta che rispondono ai requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia, con particolare riferimento a quelli dei rispettivi disciplinari di produzione.

La Camera di Commercio competente per l'esame chimico-fisico ed organolettico è quella nel cui ambito territoriale provinciale ricade la superficie vitata, iscritta all'apposito albo dei vigneti, dalla quale deriva la partita di vino oggetto dei predetti esami. Qualora la partita di vino derivi da vigneti ricadenti nel territorio di due o più, province, la Camera di Commercio competente è quella della provincia in cui è ubicato lo stabilimento enologico. Qualora lo stabilimento enologico ricada al di fuori della zona di produzione delle uve, conformemente alle specifiche deroghe previste dai relativi disciplinari di produzione, la Camera di Commercio competente è quella della provincia in cui ricade la maggiore superficie vitata da cui provengono le relative uve.

 

Richiesta di prelievo

L’interessato, per ciascuna partita di vino, presenta alla Camera di Commercio competente richiesta di prelievo di campioni ai fini dell’analisi chimico - fisica ed organolettica utilizzando l’apposita modulistica. Link modulo
La richiesta di prelievo dei campioni ai fini dell’esame chimico-fisico ed organolettico, indirizzata alla Camera di Commercio (anche a mezzo fax n. 0541/ 363824) dovrà pervenire perentoriamente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione di degustazione, per consentire i prelievi, le analisi e il normale iter d’ufficio.
Copia della richiesta di prelievo dovrà essere inviata via fax all’Ente Tutela Vini di Romagna al n. 0546/665063.
Per ogni partita di vino sottoposta ad esame sono dovuti alla Camera di Commercio diritti di segreteria (c/c postale n°404475) pari a € 18 a cui si aggiungono € 0,12 per ogni Hl di cui è composta la partita.

La richiesta di prelievo dovrà contenere gli elementi necessari alla identificazione della provenienza della partita di vino.

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Prelievo

Il prelievo dei campioni viene effettuato da personale incaricato dalla Camera di Commercio.
Nell’ambito della normativa sul “Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate” (D.M. 29/05/2001), l’Ente Tutela Vini di Romagna di Faenza in qualità di Organismo di Controllo per le Denominazioni Sangiovese di Romagna, Trebbiano di Romagna e Pagadebit di Romagna, rilascia alla CCIAA competente parere di conformità alla richiesta di prelievo del campione da sottoporre all’analisi chimico – fisica e all’esame organolettico, previa verifica delle quantità di vino provenienti da uve DOC che risultano in carico al richiedente.

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Anonimizzazione

I campioni prelevati vengono portati dal prelevatore alla Camera di Commercio, che provvede a renderli anonimi e li riconsegna al prelevatore, che provvede a portarli al laboratorio autorizzato all’effettuazione dell’analisi chimico –fisica.

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Analisi chimico - fisiche

La non idoneità del campione alle analisi chimico fisiche comporta che la partita sia dichiarata non idonea.
Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito negativo, l’azienda interessata può richiedere alla competente Commissione di degustazione per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell’esame chimico – fisico a condizione:

  1. che la partita possa essere oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di V.Q.P.R.D.,
  2. che l’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio sia preavvisato della richiesta del nuovo prelievo, al fine di accertare se sia possibile effettuare sulla partita in questione le predette pratiche e trattamenti enologici e, in caso positivo, dia il proprio assenso alla competente Commissione di degustazione per attivare la procedura del nuovo prelievo.


In caso di esito negativo della nuova analisi, viene confermata la non idoneità della partita.
Fatta salva la procedura suddetta eventuali ricorsi contro l’esito dell’esame chimico fisico devono essere presentati entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito negativo.

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Esame organolettico

Verranno sottoposti all’esame organolettico solo i campioni risultati idonei all’analisi chimico –fisica.
Tale esame è effettuato da una Commissione di degustazione, composta da tecnici ed esperti degustatori, che esprime il proprio giudizio che potrà essere di “idoneità”, di “rivedibilità” o di “non idoneità”.
Nel caso di idoneità la Camera di Commercio rilascia la relativa certificazione positiva.
In caso di rivedibilità l’interessato può richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura entro 60 giorni dalla comunicazione; trascorso tale termine la partita sarà considerata non idonea.
In caso di non idoneità l’interessato potrà presentare ricorso alla Commissione d’ Appello entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di non idoneità è tenuto a provvedere al declassamento del vino.

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