Albo degli imbottigliatori dei vini Doc e IGT
Per imbottigliamento si intende il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri.
Per imbottigliatore si intende la persona fisica o giuridica o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento, nonchè le imprese che operano per conto terzi. Rimangono escluse dall'iscrizione le imprese che forniscono solo le attrezzature mobili per l'imbottigliamento.
L'albo è pubblico e contiene, per ciascuna impresa imbottigliatrice, i seguenti dati:
- Numero e data di iscrizione;
- Ragione sociale e sede legale;
- Ubicazione dello stabilimento;
- Riferimento alle DO interessate all'imbottigliamento.
La Camera di Commercio competente è quella presso la quale ha sede lo stabilimento. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall'albo sono adottati dal Dirigente. Le imprese imbottigliatrici sono tenute a comunicare tutte le variazioni rispetto alla domanda iniziale entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
I legali rappresentanti ovvero il titolare dell'impresa devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dal comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 114/1998. Gli impianti devono essere in regola con i requisiti igienico-sanitari previsti dal d.lgs. 155/1997 e relative norme integrative ed applicative.
Le imprese che dichiarano di procedere all'imbottigliamento per conto proprio presso un'impresa imbottigliatrice terza, dovranno farsi rilasciare da quest'ultima copia del certificato di iscrizione all'albo, da mettere a disposizione degli organismi preposti al controllo ed alla vigilanza. Le imprese che dichiarano di avvalersi per l'imbottigliamento di attrezzature mobili noleggiate o messe a disposizione da parte di terzi, dovranno farsi rilasciare dall'impresa fornitrice delle attrezzature mobili apposita attestazione, da conservare in allegato al registro di imbottigliamento, dalla quale risulti la conformità delle attrezzature al d.lgs. 155/1997 e relative norme integrative ed attuative.
Ogni impresa imbottigliatrice ha un codice ICRF che la identifica nel sistema informativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Ad ogni DO è assegnato un codice AGEA. I suddetti codici sono reperibili, insieme ad ulteriori informazioni, sul sito www.ic-deis.it.
Le imprese imbottigliatrici hanno l'obbligo di allegare il certificato di iscrizione all'albo al registro di imbottigliamento o, comunque, di metterlo a disposizione degli organi preposti alla vigilanza ed al controllo.
Devono inoltre comunicare annualmente alla Camera di Commercio i quantitativi della produzione imbottigliata ed i paesi di destinazione entro il termine previsto dalla normativa comunitaria per la dichiarazione annuale delle giacenze.
Il termine per l'anno 2009 della suddetta comunicazione è fissato per il 10 settembre.
Fatti riconoscere