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Struttura del Registro delle Imprese


Sezione Ordinaria 
Art. 2188 c.c. e seguenti 

Nella sezione ordinaria del Registro Imprese si realizza la pubblicità di società e di impresa prescritta dal Codice Civile. Le iscrizioni hanno, secondo i casi, efficacia dichiarativa o costitutiva. Nella sezione ordinaria sono iscritti: 

1. le società commerciali e consortili 
2. gli imprenditori individuali non piccoli 
3. i consorzi di imprenditori 
4. gli enti pubblici economici 
5. i GEIE - Gruppi Europei di Interesse Economico 
6. le società estere soggette alla legge italiana 
7. i soggetti collettivi a forma giuridica non societaria, qualificabili come “imprenditori commerciali” 
8. gli atti previsti dalla legge

 

Sezione Speciale
Art. 7 DPR 581/1995 – art. 2 DPR 558/1999

La sezione speciale del Registro Imprese è stata istituita per ospitare alcune categorie di soggetti cui il Codice Civile non impone obblighi di pubblicità legale. Le iscrizioni nella sezione speciale hanno valore di certificazione anagrafica e pubblicità notizia (non producono quindi i più pregnanti effetti della pubblicità dichiarativa e costitutiva). Nella sezione speciale sono iscritti:

1. i piccoli imprenditori individuali 
2. gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti inclusi 
3. le società semplici

Inoltre, nella stessa sezione speciale sono annotati i soggetti iscritti nell’Albo delle Imprese Artigiane.

 

Repertorio Economico Amministrativo
Art. 8, comma 8, lett. d) legge 580/1993 – Artt. 9 e 10 DPR 581/1995

Nel REA trovano spazio tutte le notizie, riferite a soggetti presenti in una o più sezioni del Registro, la cui iscrizione nel Registro Imprese non è prevista, ma che comunque appaiono dotate di interesse anagrafico o statistico. Ad esempio, confluiscono nel REA dati quali l'attività economica delle società, l'ubicazione delle unità locali di ogni tipo di impresa, i titolari di alcune categorie di cariche o qualifiche di carattere tecnico, ecc. Inoltre, nel REA sono iscritti i soggetti collettivi con forma non societaria, che senza assumere qualifica imprenditoriale esercitano una attività economica di carattere sussidiario o accessorio rispetto ai loro scopi istituzionali (come ad esempio associazioni, fondazioni, comitati, ecc.). Il valore giuridico-legale delle informazioni registrate nel REA è quello della semplice pubblicità-notizia.

 

Sezione Speciale dei Soggetti che esercitano Direzione o Coordinamento di Società
Art. 2497bis c.c.

In questa sezione vengono eseguite le iscrizioni dei soggetti (persone fisiche escluse) che esercitano attività di direzione o coordinamento confronti di una società.

 

Sezione Speciale delle Società tra Professionisti
Art. 16 D.Lgs. 96/2001

La sezione speciale delle società tra professionisti è stata istituita al momento di recepire la normativa comunitaria in materia di esercizio della professione di avvocato. La società tra avvocati rimane fino ad oggi l’unica ipotesi di società tra professionisti espressamente disciplinata dalla legge.

 

Sezione Speciale delle Imprese Sociali
Art. 5 D.Lgs. 155/2006

Le organizzazioni private qualificabili come “imprese sociali” ai sensi del D. Lgs. 155/2006 sono tenute ad iscriversi nella sezione speciale delle imprese sociali.

 

Sezione Speciale degli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall’italiano
Art. 2250 c.c. (come modificato dall'art. 42 della legge 88/2009)

Le società di capitali hanno la facoltà di pubblicare in questa sezione speciale la versione in lingua comunitaria diversa dall’italiano degli atti iscritti o depositati nel Registro Imprese. L’efficacia di questo adempimento è asimmetrica: la società non può opporre a terzi le eventuali difformità tra la versione italiana e quella in lingua straniera, mentre i terzi possono avvalersene (in sostanza, i terzi possono scegliere tra le due versioni quella per essi più vantaggiosa).

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