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Soggetti obbligati ed esonerati dal pagamento

Soggetti obbligati e non obbligati, trasferimenti

- Soggetti obbligati
- Trasferimento
- Soggetti esonerati

 

Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, anche solo per una frazione di esso.
L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata d'iscrizione nell'anno.

Pertanto sono tenute al pagamento anche le società:

  • in liquidazione o in scioglimento

  • inattive dalla costituzione

  • che abbiano cessato o sospeso l'attività

  • cessate nel corso dell'anno

Tutte le imprese obbligate al pagamento riceveranno una comunicazione da parte della Camera di Commercio contenente le informazioni necessarie ad effettuare il versamento per l'anno in corso.

Informativa inviata alle imprese iscritte in sezione ordinaria

Informativa inviata alle imprese iscritte in sezione speciale

Trasferimento

Nel caso di trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede al 1° gennaio.
Se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio e, nel corso dello stesso anno, effettua il trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di commercio di prima iscrizione.

 

Soggetti esonerati dal pagamento

Non devono eseguire il pagamento:

  • I soggetti che sono iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
  • Le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale, risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
  • Le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • Le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • le società di persone ed i consorzi che si trovano nella seguente condizione: scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • Le cooperative che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale siano state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa (come prevede l'articolo 2544 c.c.).

 

Pertanto, a partire dal 2001 e contrariamente a quanto disposto sino all'anno 2000 compreso:

  • sono assoggettate all'obbligo del pagamento anche le società in stato di scioglimento/liquidazione o che hanno cessato l'attività, senza avere presentato l'istanza di cancellazione nei termini sopra indicati;
  • la cessazione dell'attività per le società non è più causa di esonero;
  • la cancellazione dell'impresa individuale presentata oltre il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'attività, non è più causa di esonero.
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