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Importi 2010 - regole per il calcolo

Importi sezione ordinaria e sezione speciale, individuazione fatturato, regole di calcolo e di arrotondamento

Foglio per il calcolo automatico del diritto annuale 2010 distinto fra la sezione ordinaria e la sezione speciale, recante l'elenco delle camere di commercio che applicano la maggiorazione (art. 18 della Legge 580/1993).

Con decreto del 22 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha determinato, confermando le misure dell'anno 2009, gli importi del diritto annuale 2010, a cui deve essere aggiunta, sulla base del procedimento di seguito esposto, l'eventuale maggiorazione deliberata dalle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. La maggiorazione per la Camera di Rimini è del 20%.

 

 Sezione ordinaria

  • imprese individuali iscritte in sezione ordinaria (anche se pure annotate in sezione speciale),
  • società in nome collettivo,
  • società in accomandita semplice,
  • società cooperative e consorzi,
  • società a responsabilità limitata,
  • società a responsabilità limitata unipersonale,
  • società per azioni,
  • società in accomandita per azioni,
  • società consortili a responsabilità limitata,
  • società consortili per azioni.

I soggetti, di cui al precedente elenco, iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, devono pagare il diritto annuale per un importo commisurato al fatturato complessivo, realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Importo da versare

L'importo da versare, per la sezione ordinaria, si ottiene applicando la seguente procedura:

FASE 1) Si applica al fatturato complessivo realizzato nel 2009, ai fini IRAP, la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella A (considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa).

I più recenti chiarimenti in merito all'individuazione dei righi del modello IRAP, al fine della determinazione del fatturato per il calcolo del diritto annuale sono indicati nella Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009.

Per i Confidi consulta la Circolare ministeriale del 12/06/2008.

Tabella A

Scaglioni di fatturato

Misure fisse e aliquote

da 0,00 a 100.00,00 euro

200,00 euro (misura fissa)

da 100.000,00 a 250.000,00 euro

+ 0,0150%

da 250.000,00 a 500.000,00 euro

+ 0,0130%

da 500.000,00 a 1.000.000,00 euro

+ 0,0100%

da 1.000.000,00 a 10.000.000,00 euro

+ 0,0090%

da 10.000.000,00 a 35.000.000,00 euro

+ 0,0050%

da 35.000.000,00 a 50.000.000,00 euro

+ 0,0030%

oltre 50.000.000,00 euro

+ 0,0010%
(fino ad un massimo di 40.000,00 euro)

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali/sedi secondarie devono pagare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio si trovano le unità locali, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale.

FASE 2) Al termine del calcolo del diritto dovuto per sede ed unità locali è necessario aggiungere la maggiorazione  deliberata dalla singola Camera, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n.580 (la maggiorazione per la Camera di Rimini è del 20%).

Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province, si prega consultare questa tabella per verificare se le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2010.

 

Sezione speciale

Gli importi di cui alla seguente tabella non sono comprensivi della maggiorazione del 20% deliberata da questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

  • IMPORTI SEDE

imprese individuali iscritte in sezione speciale (artigiani, agricoltori, piccoli imprenditori)

€  88,00

società semplici agricole

€  88,00

società semplici non agricole

€ 144,00

società tra avvocati di cui al D.lgs. 02/02/2001, n. 96

€ 170,00

unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero

€ 110,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali/sedi secondarie devono pagare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio si trovano le unità locali, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale.

Al termine del calcolo del diritto dovuto per sede ed unità locali è necessario aggiungere la maggiorazione  deliberata dalla singola Camera, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (la maggiorazione per la Camera di Rimini è del 20%).

Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province si prega di consultare questa tabella per verificare se le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2010.

 

Arrotondamenti

ATTENZIONE!: I metodi di arrotondamento, sono indicati anche con esempi pratici, nella Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009

Si ricorda che all'importo ottenuto in seguito all'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per i pagamenti eseguiti entro 30 giorni dal termine di scadenza ordinaria, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se è uguale o superiore a 5 si arrotonda lo stesso 2° decimale per eccesso. Es.1: €204*0,40%=€204,816, arrotondamento per eccesso a €204,82; Es. 2: €41*0,40%=41,164, arrotondamento per difetto a €41,16).

Si ricorda che lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo deve essere corrisposto anche in sede di compensazione di crediti, seppur a saldo zero; il mancato pagamento dello 0,40%,  entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario del 16 giugno, (entro il 16 luglio) viene considerato tardivo versamento con conseguente applicazione di una sanzione pari al 10% dell'intero dovuto, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 54 del 27/01/2005. 

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