Albo Artigiani
Nota importante
Nel corso del 2010 si è aperta una fase di profonda trasformazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e alla vita dell'impresa artigiana. Dal 1° aprile 2010 è definitivamente entrato in vigore l'obbligo di utilizzare la procedura della Comunicazione Unica (art. 9 DL 7/2007), per ogni categoria di impresa e per ogni tipo di pratica destinata al Registro Imprese. La confluenza delle pratiche dirette all'Albo Artigiani nella medesima procedura è sancita dalla legge della Regione Emilia-Romagna n° 1 del 9 febbraio 2010.
La combinazione tra le due normative appena citate, che peraltro sarà completata solo quando la Regione Emilia-Romagna avrà ultimato l'iter di istituzione e di nomina dei nuovi organi previsti dalla legge 1/2010 (Commissione Regionale per l'Artigianato e Servizio regionale competente), comporta una profonda rivisitazione delle modalità operative con le quali l'impresa artigiana si costituisce, si iscrive, modifica la propria posizione anagrafica, ed infine si estingue con la cancellazione della propria posizione anagrafica. A regime, per l'impresa artigiana si verificherà un allineamento alle formalità e ai costi previsti per le pratiche delle imprese "commerciali" – tra cui l'obbligo di usare solo la telematica – ed un cospicuo sfoltimento del numero di adempimenti da eseguire rispetto alla situazione preesistente.
Per quanto precede, alcune parti della presente sezione del sito camerale potrebbero risultare non più aggiornate. Il contenuto delle pagine dedicate all'Albo Artigiani sarà rivisto nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, si prega di tenere in debita considerazione che le informazioni disponibili sono ancora valide solo se e in quanto compatibili con il nuovo assetto normativo e procedurale, le cui principali caratteristiche sono riportate a continuazione.
Comunicazione Unica e Imprese Artigiane
- La procedura di Comunicazione Unica riguarda tutte le imprese, anche quelle artigiane. Senza la ComUnica, un imprenditore non può ottenere un numero di partita IVA, non può assolvere ai propri obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non ha titolo per iniziare l'attività. Quando si iscrive all'Albo Artigiani, non perde l'iscrizione nel Registro Imprese.
- Anche quando l'impresa esercita solo attività artigiana, la ComUnica è prioritariamente rivolta al Registro Imprese e al REA, che raccolgono e pubblicano i dati anagrafici, legali ed economici e le relative variazioni.
- La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 24/E del 29/3/2010 ha sancito l'assorbimento dell'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione all'Albo Artigiani in quella pagata per l'iscrizione al Registro Imprese. L'istanza rivolta alla CPA è considerata infatti una "integrazione" della ComUnica trasmessa al Registro Imprese, anche quando viene presentata successivamente a quella, con un'ulteriore pratica. Lo stesso principio è stato adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di diritti di segreteria (circolare prot. 26649 del 12/4/2010) per cui la pratica di "attivazione", con la quale l'impresa, che fosse già iscritta con la ComUnica, dichiara l'inizio della propria attività, e richiede l'iscrizione all'Albo Artigiani, è completamente gratuita (a meno che non contenga anche modifiche ulteriori e diverse dal semplice inizio attività, come ad esempio la modifica del proprio oggetto).
- Quando il modulo AA che contiene l'istanza di iscrizione all'Albo Artigiani è compreso nella stessa ComUnica che riporta la domanda di iscrizione o la denuncia all'Ufficio del Registro Imprese, il diritto di segreteria da pagare è solo quello previsto dalla tabella A (diritti Registro Imprese e REA) della tariffa ministeriale sui diritti di segreteria camerali.
- Unica eccezione alle due regole sopra riportate è costituita dalle pratiche destinate all'Albo delle Imprese Artigiane, che non hanno nessun contenuto rilevante per il Registro delle Imprese (es. modifica del socio lavoratore di una società artigiane, senza altre variazioni dei patti sociali o dei dati iscritti nel Registro Imprese o nel REA). Salvo casi di esenzione, queste pratiche scontano il diritto di segreteria della tabella B della tariffa (il diritto applicato alle pratiche Albo prima della ComUnica) e sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 14,62 €.

E' artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o di bevande. L'iscrizione è obbligatoria - con esclusione delle SRL pluripersonali - e provoca l'annotazione dell'impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica d'impresa artigiana; l'iscrizione comporta l'inserimento negli elenchi previdenziali (INPS) del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari.
Come iscriversi all'Albo Artigiani
- Guida ai principali adempimenti
- La pratica artigiana telematica
- La prossima riunione della CPA
- Contatti Albo Artigiani
Fonti
Fatti riconoscere