Camera di Commercio di Rimini - Newsletter Registro Imprese - n. 15 del 31 luglio 2009
Nuovi obblighi di pubblicità per le società - Atti societari in altre lingue della Comunità Europea - Comunicazione Unica obbligatoria dal 1° aprile 2010.
Nuovi obblighi di pubblicità per le società
Il 14 luglio 2009 è’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 (supplemento ordinario n. 110/L), la legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008). L'articolo 42 della legge apporta importanti modifiche agli articoli 2250 e 2630 del codice civile.
In particolare viene introdotta la sanzione amministrativa per l’omessa pubblicazione delle informazioni prescritte dall’articolo 2250 del codice civile negli atti e nella corrispondenza e, solo per le società di capitali, nella rete telematica (sito web). Le sanzioni sono quelle previste dall’articolo 2630 del codice civile (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro) e si applicano, di regola, a ciascun componente dell'organo di amministrazione.
Le informazioni oggetto di pubblicità sono, per ogni tipo di società:
- la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta, il numero di iscrizione (che coincide con il numero di codice fiscale);
- lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento;
e inoltre, per le sole società di capitali:
- il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
- quando ricorre, lo stato di società con unico socio.
Inoltre le società di capitali che dispongono di uno spazio elettronico, destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico (sito web), forniscono le suddette informazioni anche attraverso tale mezzo.
Introduzione della facoltà di pubblicazione nel Registro delle imprese di atti anche in altra lingua della Comunità Europea
Il nuovo articolo 2250 del codice civile (modificato dal sopracitato art. 42 della legge 88/2009) prevede per le società di capitali la facoltà di pubblicare, in apposita sezione del Registro delle Imprese, gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione o di deposito anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma al contrario questi ultimi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Comunicazione Unica obbligatoria dal 1°aprile 2010
Due recenti provvedimenti hanno dato il definitivo "via libera" alla Comunicazione Unica.
Il 3 luglio 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 che individua le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e per la trasmissione dei dati tra le varie amministrazioni interessate. Si trattava dell'ultimo tassello normativo ancora mancante per dare piena attuazione alle previsioni dell'art. 9 del D.L. 7/2007.
Parallelamente, il D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 (cosiddetto “milleproroghe”) prevede, all’articolo 23 comma 13, quale termine di entrata a regime della Comunicazione Unica il 1° ottobre 2009.
A partire da tale data ha inizio un periodo transitorio di sei mesi nel quale continuerà ad essere consentito presentare le comunicazioni alle competenti Amministrazioni in base alla normativa previgente. La Comunicazione Unica, pertanto, sarà obbligatoria a partire dal 1° aprile 2010.
La scadenza, oltre a segnare il definitivo assorbimento delle procedure presso Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese, INPS e INAIL in un solo ed omogeneo adempimento, rappresenterà anche l'estensione della pratica informatico - telematica alle imprese individuali. Dal 1° aprile 2010, pertanto, il Registro delle Imprese non riceverà più alcuna pratica in formato cartaceo.
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