Newsletter CCIAA Rimini - Diritto Annuale - n. 3 del 15 gennaio 2009
Le imprese individuali che si cancellano e si riscrivono nel corso dello stesso anno sono obbligate al pagamento del diritto annuale per ciascuna iscrizione
Novità rispetto al 2008
Le persone fisiche titolari, nel corso dello stesso anno, di due o più posizioni anagrafiche differenti, iscritte o annotate come imprese individuali commerciali o artigiane sono tenute al pagamento del diritto annuale per ciascuna delle posizioni. A partire dal 2009, si ritiene infatti che ogni iscrizione rappresenti un soggetto giuridico distinto da ogni altro e quindi autonomamente soggetto al tributo.
Eccezioni
L'esenzione dal pagamento, nell'ipotesi in discorso, si ha nel caso in cui vi sia un trasferimento sede da una provincia ad un'altra, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 359 del 11 maggio 2001; in tale ipotesi il diritto annuale è dovuto per ogni anno, secondo la regola generale in tema di trasferimento di sede, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede al primo di gennaio o alla diversa data di costituzione se successiva al primo gennaio.
Inoltre, la Camera di Commercio si riserva di valutare discrezionalmente quei casi in cui, pur avendosi iscrizioni distinte nel corso dello stesso anno, è possibile riconoscere una sostanziale unitarietà di impresa, sulla base dei seguenti elementi:
- durata del periodo di tempo intercorrente tra la cessazione e la successiva iscrizione al registro imprese o all'albo artigiani;
- continuità dell'azienda esercitata dall'imprenditore;
-
sostanziale identità dell’attività esercitata dall'imprenditore individuale nelle due o più imprese.
Fatti riconoscere